Immigrati – Permesso a punti

Rifugiati e richiedenti asilo esclusi dalla verifica dell’accordo di integrazione
Il Governo corregge la carenza del DPR n. 179/2011 e ricorda che lo stesso Testo Unico sull’Immigrazione (all’art. 4 bis) esclude l’espulsione di alcune tipologie di stranieri. Esente da rischi anche chi è in Italia per motivi umanitari, familiari, con permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e per chi sta esercitando il diritto al ricongiungimento familiare.

(redazionale) Roma, 8 marzo 2012 – L’articolo 4 bis del Testo Unico sull’immigrazione, introdotto con la legge 94/2009, recita: “La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato…. ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”.

Questo importante aspetto era assente dal testo del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 179. Una omissione che ha creato qualche perplessità sul futuro di rifugiati e richiedenti asilo e certo qualche problema a chi si è trovato a dover mettere in vigore IL DPR sull’accordo di integrazione e permesso a punti voluto dal pacchetto sicurezza e dal precedente Esecutivo.

La Uil lo ha rilevato proprio ieri in un comunicato che ricordava come “tra i soggetti esclusi dal nuovo dispositivo” mancassero “i rifugiati e quelli con permesso umanitario”. E’ ben noto – ha rilevato la UIL – che per definizione e normativa internazionale i rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso umanitario non possono essere espulsi”.

In realtà il nuovo Esecutivo aveva considerato il problema, tanto da ritenere necessario di ricordarlo in una circolare interna inviata ai prefetti lo scorso due marzo (e di cui siamo venuti in possesso solo oggi), a firma congiunta di Anna Maria Cancellieri ed Andrea Riccardi. Nel testo della circolare c’è un esplicito richiamo all’art. 4 bis del Testo, mentre si precisa alle autorità preposte che alcuni permessi di soggiorno (per asilo, ma anche per ricongiungimento familiare e carta di soggiorno, ecc.) sono esclusi non dall’accordo di integrazione e dai corsi di italiano e di educazione civica, bensì dalla possibile espulsione. “ Ciò premesso – si legge nella circolare – gli sportelli unici non procederanno, per ragioni di semplificazione e di economicità amministrativa alla verifica dell’adempimento dell’accordo ”. Niente test quindi.

Salutiamo con soddisfazione questa iniziativa dei Ministeri dell’Interno e dell’Integrazione, mentre il giudizio critico sul carattere e complessità del provvedimento rimane.

E’ possibile e utile promuovere lo studio della lingua, della nostra Costituzione e normativa per tutti gli stranieri (nuovi arrivati o magari anche già in Italia), ma questo deve avere un carattere premiale ed inclusivo e non avvenire con la minaccia di una possibile espulsione per chi non “supera gli esami”. Ripetiamo il nostro punto di vista: lo Stato attualmente ha difficoltà ad espellere già chi entra irregolarmente nel nostro Paese, tanto che intende spendere parte degli introiti della criticata tassa sui permessi per finanziare i programmi di ritorno volontario assistito. Ci sembra dunque illogica l’idea di voler espellere chi è entrato in Italia rispettando la legge. A meno che l’espulsione non sia motivata da seri motivi di ordine pubblico e dalla sentenza di un giudice.

Per queste ragioni, la UIL chiede al Governo di voler riconsiderare questa norma o almeno correggerne gli aspetti penalizzanti e contrari all’indirizzo di semplificazione voluto dallo stesso Esecutivo.

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>> La circolare del 2 marzo 2012