Detassazione premi di ammontare variabile 2017

il 7 dicembre è stata approvata in via definita dal Senato la Legge di Bilancio 2017 (ex legge di Stabilità) la quale, tra l’altro, ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla disciplina afferente alla detassazione delle somme di ammontare variabile erogate ai lavoratori in esecuzione di contratti collettivi aziendali e territoriali come stabilita dall’articolo 1, commi 182- 189, della legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016).

 

In particolare, la nuova legge di Bilancio per il 2017, all’articolo 1, commi 160 – 162, pur lasciando inalterata la struttura normativa previgente, incrementa le somme soggette alla detassazione, aumenta la platea dei possibili beneficiari e, allo stesso tempo, allarga le previsioni di welfare che possono essere fruite in sostituzione dei premi senza entrare nel computo del reddito da lavoro dipendente.

 

Va chiarito, fin da subito, che resta inalterata, come su detto, la previgente struttura normativa e che, quindi, è possibile usufruire di tali agevolazioni attraverso tre tipologie di accordo:

 

  1. Accordo tradizionale sul premio finalizzato ad incrementi di produttività, innovazione, qualità ed efficienza, sul quale entro i limiti previsti dalla normativa, si può applicare l’imposta sostitutiva al 10%;
  2. Accordo sul premio che prevede la trasformazione di una parte di esso in prestazione di welfare, sempre nei limiti indicati dalla presente disciplina. In questo caso, sulla parte goduta in forma economica si applica l’imposta sostitutiva al 10% mentre la parte che il lavoratore decide di fruire attraverso il welfare è totalmente esente da tassazione, non rientrando nel reddito da lavoro dipendente;
  3. Accordo “puro” di welfare. In questo caso non ci sono limiti o tetti economici da rispettare, a condizione che le somme destinate a coprire tali prestazioni siano aggiuntive e separate rispetto a quelle previste dall’accordo sul premio e dalla retribuzione dei lavoratori impiegati in azienda.

Nel dettaglio, con il comma 160 si prevede che:

 

  • Il montante sul quale si può applicare l’imposta sostitutiva del 10% passa da 2.000 euro a 3.000;
  • La detassazione può essere usufruita dai lavoratori che nell’anno precedente a quello di godimento dell’agevolazione abbiano un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro (nella previgente disciplina il tetto era fissato a 50.000 euro)
  • Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro il limite detassabile è aumentato da 2.500 a 4.000 euro.
  • Anche le prestazioni di cui al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, nei limiti ivi indicati, anche se fruite in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di ammontare variabile. Si tratta di motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo; concessione di prestiti; fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato; per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente;
  • Non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, inoltre, se versati in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate a titolo di premio variabile:
    • i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
    • i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a)

In particolare, segnaliamo che in base alla nuova disciplina le somme destinate alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria che siano frutto della trasformazione di una parte, o di tutto, il premio non sono vincolate ai limiti previsti dallo stesso TUIR. In altri termini, tali somme non sono considerate nel computo del limite annuo di  3.615,20 euro per l’assistenza sanitaria e 5.164,57 euro per la previdenza complementare.

 

Il comma 161, a sua volta, allarga le prestazioni di welfare che possono essere fruite in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate ai lavoratori a titolo di premio di ammontare variabile ricomprendendo anche i contributi e i premi versati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza (come definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera d) numeri 1) e 2) del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre2009, G.U. n. 12 del 16 gennaio 2010).

 

Da ultimo, il comma 162 introduce due novità rilevanti. La prima è che tutte le prestazioni previste dal comma 2 lettera f) del TUIR possono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi nazionali, accordi interconfederali e contratti collettivi territoriali,  oltre che di contratti collettivi aziendali.   La seconda è che tali prestazioni possono essere riconosciute anche da parte dei datori di lavoro pubblici e non solo da quelli privati.

 

Ribadiamo il nostro giudizio positivo sulla reintroduzione della detassazione e riteniamo apprezzabili le diverse modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017. Prosegue quindi il lavoro di monitoraggio e di raccolta degli accordi come previsto nelle intese sulla materia che abbiamo sottoscritto con Confindustria, le Centrali Cooperative, le Associazioni artigiane, Confapi e Confimi. E di inviarci, laddove possibile, le risultanze di quanto svolto nelle singole commissioni territoriali.