Trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in solidarietà “espansiva”

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La circolare n° 31 del Ministero del Lavoro, sulla scorta delle modifiche introdotte dal D.lgs. 185/2016 in materia di Cigs, fornisce le prime indicazioni operative in merito alla possibilità di trasformare i contratti di solidarietà (Cigs) “difensivi” in solidarietà “espansiva”.

Non sembra destinata alla generalità delle imprese ma piuttosto mirata alla soluzione di particolari esigenze, infatti per aver accesso alla trasformazione prevista, il contratto di solidarietà deve essere “in corso” da almeno 12 mesi, ovvero stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2016.

Naturalmente andrà sottoscritto un nuovo accordo sindacale aziendale che preveda:

  • il mantenimento della riduzione di orario già precedentemente concordata
  •  la contestuale previsione di assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

Questa particolare fattispecie di solidarietà espansiva prevede che il trattamento di integrazione salariale sia:

  • per il 50% a carico della gestione assicurativa Inps
  • per il rimanente 50% a carico dell’impresa
  • che la contribuzione correlata sia integralmente coperta figurativamente.

La trasformazione del contratto di solidarietà permetterà all’impresa di avere i contributi previsti per i nuovi assunti pari al 15% della retribuzione prevista per i primi 12 mesi e rispettivamente al 10% ed al 5% dei due anni successivi. In alternativa per i lavoratori neoassunti di età tra i 15 ed i 29 anni, è prevista una contribuzione pari a quella dovuta per gli apprendisti,

A queste agevolazioni si aggiungono, grazie alle modifiche apportate al decreto, la riduzione del 50% della contribuzione addizionale dovuta e la maturazione dei ratei di TFR a carico dell’Inps per tutto il periodo che intercorre tra la trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.

Infine la circolare entra nel merito delle modalità di presentazione di tutte le istanze di integrazione salariale straordinaria ribadendo che, alla luce delle modifiche introdotte con il D.lgs. 185/2016, pur essendo stata modificata la data di inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (entro 30gg dalla data di presentazione) rimane fermo il termine massimo di presentazione dell’istanza, fissato in 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale.

Testo integrale della  circolare n° 31 del Ministero del Lavoro