APE Social e lavoratori precoci

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2017 i decreti attuativi della pensione anticipata per i lavoratori precoci e dell’Ape sociale. Si tratta dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017 n. 87 e 88. Nello stesso giorno l’Inps ha diramato due circolari, la numero 99 e la numero 100, contenenti le istruzioni operative riguardanti, rispettivamente, la pensione anticipata per i lavoratori precoci e l’Ape sociale.

Ape sociale

Il Dpcm n. 88 del 23 maggio 2017 e la circolare Inps n. 100 del 16 giugno 2017   contengono la disciplina e le istruzioni operative sulle modalità di accesso e di erogazione dell’Ape sociale, l’indennità sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) prevista dalla Legge di Bilancio 2017 e che spetta a determinate categorie di lavoratori che abbiano almeno 63 anni.

L’ammontare dell’indennità è pari al valore del futuro trattamento previdenziale e, comunque, non può superare 1.500 euro mensili lordi. Il suo importo non sarà adeguato agli aumenti del costo vita né, se inferiore al limite, sarà integrabile al trattamento minimo.

L’Inps ha precisato che l’Ape ha natura di reddito da lavoro dipendente. Spettano, pertanto, le detrazioni di imposta per reddito, compreso il bonus di 80 euro, e per carichi di famiglia.

Requisiti per l’accesso alla prestazione

 La residenza in Italia è condizione per l’accesso e per la percezione della prestazione.

Possono richiedere l’indennità:

a) i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali sia terminata da almeno tre mesi l’erogazione delle prestazioni previste per la disoccupazione, ed in possesso di almeno 30 anni di contributi;

b) i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente di primo grado con una grave disabilità, ed in possesso di almeno 30 anni di contributi (in questo caso la prestazione potrà essere richiesta da un solo familiare convivente);

c) i lavoratori che hanno una invalidità, accertata, pari o superiore al 74% e che sono in possesso di almeno 30 anni di contributi;

d) i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa mansioni ritenute particolarmente faticose o pericolose e che hanno almeno 36 anni di contributi; la categoria è composta dalle seguenti figure professionali:

– Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

– Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

– Conciatori di pelli e di pellicce

– Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

– Conduttori di mezzi pesanti e camion

– Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni

– Addetti all’assistenza di persone non autosufficienti

– Insegnanti della scuola pre-primaria

– Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

– Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

– Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori

Con il D.L. 50/2017 il Governo ha chiarito che per la maturazione del requisito di cui al punto d), ovvero 6 anni di attività svolte in via continuativa al momento di decorrenza della pensione, risulta essere soddisfatto anche se le medesime attività lavorative hanno subito interruzioni purché non superiori complessivamente a 12 mesi (franchigia). A condizione che le citate attività lavorative siano state svolte non oltre il settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo pari a quello delle eventuali interruzioni.

Il Dpcm nell’identificare le categorie beneficiarie fa esplicito riferimento per i lavoratori in stato di disoccupazione all’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, il quale prevede la possibilità di sospensione del trattamento di disoccupazione per eventuali periodi di lavoro a termine fino a 6 mesi. Quindi i lavoratori che avessero sospeso il sussidio per prestare un’attività lavorativa a tempo determinato non perderebbero il diritto di accesso all’Ape sociale sorto per effetto dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con riferimento agli operai agricoli, l’intervallo temporale tra il periodo di disoccupazione e la corresponsione dell’indennità, implica che i tre mesi devono essere computati dalla data di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, se intervenuti nell’anno della domanda di Ape, o dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di assistenza al portatore di handicap è precisato che l’Ape spetta non solo al coniuge ma anche alla persona in unione civile e che può essere chiesto da uno solo dei soggetti che prestano assistenza.

Per il perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto e la misura del futuro trattamento previdenziale e di conseguenza per l’accesso all’Ape, il lavoratore può far valere tutti i periodi contributivi versati presso l’Assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima e presso la gestione separata costituita presso l’Inps. Non possono essere utilizzate, invece, le contribuzioni versate o accreditate presso gli enti di previdenza obbligatoria privatizzati o privati (le Casse previdenziali per i liberi professionisti).

L’Inps ha escluso che l’anzianità contributiva minima possa essere perfezionata totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati nei paesi Ue, dello Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l’Italia.

Possibilità di cumulo ed incompatibilità

L’Ape è incompatibile con un trattamento pensionistico diretto e con i trattamenti di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, con l’ASDI e con l’indennizzo per cessazione di attività commerciale. I trattamenti di disoccupazione agricola relativi a periodi antecedenti alla decorrenza dell’Ape sono, invece, compatibili considerato che questi trattamenti sono richiesti ed erogati nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento disoccupazione.

L’Ape sociale è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui e con redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro lordi annui. Qualora si superassero queste soglie l’indennità percepita diventa indebita e l’Inps procede al recupero delle somme già erogate.

La domanda di accesso

Il procedimento di attribuzione dell’Ape prevede due distinte fasi: il riconoscimento delle condizioni di accesso; l’erogazione della prestazione.

La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso deve essere presentata entro il 15 luglio 2017, in caso di maturazione dei requisiti entro quest’anno. I soggetti che matureranno i requisiti nel 2018 dovranno presentare domanda entro il 31 marzo dello stesso anno. L’Inps comunicherà entro il prossimo 15 ottobre, per il 2017, ed entro il 30 giugno 2018, per lo stesso anno, l’esito delle verifiche e l’eventuale graduatoria delle domande accolte.

Le eventuali domande presentate oltre le scadenze prima ricordate ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione se, a seguito del monitoraggio relativo alle domande presentate nei termini, risultassero risorse finanziarie residue.

Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape, la circolare Inps precisa che devono necessariamente sussistere i seguenti requisiti specifici per ogni tipologia di richiedente:

  • lo stato di disoccupazione e la conclusione del periodo di tre mesi dal termine dell’erogazione della prestazione di disoccupazione;
  • la convivenza da almeno 6 mesi con la persona con handicap grave;
  • la situazione di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% accertata dalle commissioni mediche competenti.

Possono essere perfezionati anche dopo la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso ma in ogni caso entro la fine dell’anno di presentazione della domanda stessa i seguenti benefici:

  • requisito anagrafico dei 63 anni;
  • requisito contributivo dei 30 e dei 36 anni;
  • i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa o faticosa.   

Il riconoscimento delle condizioni con l’indicazione della prima decorrenza utile, da parte dell’Inps, consente la presentazione della domanda di accesso all’Ape.

La prestazione sarà pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso, alla maturazione dei requisiti previsti. Per questo è consigliabile presentare domanda dell’Ape insieme con la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, peraltro come anche indicato dall’Inps con riferimento ai quei lavoratori già in possesso di tutti i requisiti e che non svolgono attività lavorativa.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate dovesse emergere uno scostamento in eccesso delle somme necessarie rispetto alla dotazione delle risorse stanziate, la decorrenza del beneficio sarà differita con criteri di priorità in ragione della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed a parità di requisito in ragione della data di presentazione della domanda.

In particolare l’Inps provvede ad individuare i soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento.

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda

La documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso è quella di seguito riportata.

    • I lavoratori in stato di disoccupazione devono produrre la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o del verbale di risoluzione consensuale, con l’indicazione della data di termine dell’erogazione della prestazione di disoccupazione o, se operaio agricolo, della data di termine del rapporto di lavoro.
    • Chi presta assistenza ad un familiare disabile deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e convivere da almeno 6 mesi con una persona affetta handicap grave (come da L. 104/1992).
    • Chi ha un’invalidità pari o superiore al 74% deve riportare gli estremi del verbale di accertamento rilasciato dalle commissioni sanitarie di invalidità civile ed allegare quest’ultimo alla domanda.
  • I lavoratori che svolgono una delle mansioni gravose devono presentare un’autocertificazione attestante l’anzianità contributiva e la mansione svolta, una copia del contratto di lavoro oppure una busta paga, una dichiarazione del datore (redatta su apposito modulo Inps) attestante i periodi di lavoro svolti, il contratto collettivo applicato, la mansione, il livello di inquadramento e l’applicazione delle voci di tariffa Inail.

 

Pagamento Tfr / Tfs dipendenti settore pubblico

Per i dipendenti del settore pubblico che ottengono l’Ape sociale i termini previsti per il pagamento del Tfr e del Tfs decorreranno dal compimento dell’ età pensionabile, come prevista dalla Legge 214/2011, e non dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di decadenza dall’Ape (per effetto del conseguimento del trattamento pensionistico diretto, del venir meno della residenza in Italia, per superamento dei limiti reddituali) il termine di pagamento del Tfr inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza e la prestazione fine servizio potrà essere erogata non prima di 24 mesi da tale data.

Pensionamento Anticipato Lavoratori Precoci

Questa pensione spetta a determinate categorie di lavoratori che abbiano maturato 41 anni di contributi ed abbiano versato contribuzione per periodi di lavoro effettivo prestato per almeno 12 mesi prima del 19° anno di età.

Requisiti per l’accesso alla prestazione

Possono chiedere la pensione anticipata alle condizioni sopra descritte:

  1. i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali sia terminata da almeno tre mesi l’erogazione delle prestazioni previste per la disoccupazione;
  2. i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente di primo grado con una grave disabilità;
  3. i lavoratori che hanno una invalidità civile accertata pari o superiore al 74%;
  4. i lavoratori che rientrano nelle categorie che hanno diritto ai benefici pensionistici per lavoro usurante, come identificate dal D.Lgs. 67 del 2011;
  5. i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa mansioni ritenute particolarmente faticose o pericolose:

–   Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

–   Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

–   Conciatori di pelli e di pellicce

–   Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

–   Conduttori di mezzi pesanti e camion

–   Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni

–   Addetti all’assistenza di persone non autosufficienti

–   Insegnanti della scuola pre-primaria

–   Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

–   Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

–   Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori

Con riferimento agli operai agricoli, l’intervallo temporale tra il periodo di disoccupazione e la corresponsione della relativa indennità, implica che i tre mesi devono essere computati dalla data di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, se intervenuti nell’anno della domanda di pensione, o dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di assistenza al portatore di handicap, è precisato che la pensione spetta alla persona in unione civile oltre che al coniuge. L’Inps ha poi espresso il parere che può essere chiesta da uno solo dei soggetti che prestano assistenza al portatore di handicap.

Possono chiedere la prestazione i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della stessa con anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Non possono richiederla quei lavoratori con periodi di contribuzione versati o accreditati successivamente al 1995 e che ricadono, pertanto, nel regime contributivo.

Si ricorda che per questi lavoratori rientranti nel regime contributivo i contributi per attività di lavoro precedenti al raggiungimento del 18° anno di età sono valutati 1,5 volte sia per la misura che per il diritto alla pensione.

L‘Inps ha, tuttavia, chiarito che l’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo – attivabile da chi ha periodi contributivi anteriori al 1996 – non comporta l’esclusione dal diritto a questa pensione.

Nel caso in cui la pensione anticipata conseguita con i 41 anni è calcolata con il sistema contributivo per effetto dell’opzione, non può trovare applicazione la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei 18 anni.

Con il D.L. 50/2017 il Governo ha chiarito che per la maturazione del requisito di cui al punto 5), ovvero 6 anni di attività svolte in via continuativa al momento di decorrenza della pensione, il requisito stesso risulta essere soddisfatto anche se le medesime attività lavorative hanno subito interruzioni purché non superiori complessivamente a 12 mesi (franchigia) e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte non oltre il settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo pari a quello delle eventuali interruzioni.

Per il perfezionamento dei requisiti contributivi e per la misura del futuro trattamento previdenziale il lavoratore può far valere i contributi versati presso tutte le forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi gli enti privati e privatizzati (casse dei liberi professionisti) usufruendo del cumulo contributivo gratuito, la cui regole sono state recentemente rivisitate dalla Legge di Bilancio per il 2017.

Il Requisito contributivo di 41 anni sarà adeguato con gli aumenti relativi all’aspettativa di vita come previsto dalla normativa attuale (il prossimo adeguamento interverrà a gennaio 2019).

Per il conseguimento del requisito contributivo non possono essere fatte valere le maggiorazioni previste per quelle attività di lavoro che danno titolo a chiedere questo tipo di pensione. Trovano applicazione, invece, le maggiorazioni previste per i lavoratori sordomuti e per quelli invalidi ai quali è stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra.

La domanda di accesso alla prestazione

Il procedimento di attribuzione di questa pensione anticipata prevede due distinte fasi: il riconoscimento delle condizioni di accesso; l’erogazione della prestazione.

La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso deve essere presentata entro il 15 luglio per ottenere la prestazione nel 2017.

A partire dal 2018, la domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo. L’Inps comunicherà entro il 15 ottobre per il 2017 ed entro il 30 giugno, per gli anni successivi, l’esito delle verifiche con la decorrenza della pensione per le domande accolte.

Le eventuali domande presentate oltre tali limiti ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione se, a seguito del monitoraggio, risultassero risorse finanziarie residue una volta soddisfatte le richieste presentate entro i termini.

Il riconoscimento delle condizioni con l’indicazione della prima decorrenza utile, da parte dell’Inps, consente la presentazione della domanda di pensionamento.

La pensione sarà pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso, alla maturazione dei requisiti previsti. Per questo è consigliabile presentare domanda di pensionamento insieme con la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso.

Peraltro, anche l’Inps precisa che, in caso di domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, non si devono adottare provvedimenti di reiezione e, pertanto, le domande stesse vanno tenute in apposita evidenza per poi essere definite una volta raccolti gli elementi necessari per l’accertamento della sussistenza dei requisiti.

I requisiti per l’accesso alla pensione anticipata devono essere maturati al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per il diritto ad eccezione dei seguenti che possono essere fatti valere anche successivamente ma comunque entro la fine dell’anno di presentazione della domanda stessa:

  • anzianità contributiva;
  • periodo trimestrale trascorso dalla conclusione della prestazione di disoccupazione;
  • periodo di 6 anni di svolgimento in via continuativa di una o più mansioni gravose;
  • periodo di almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva, interessati dallo svolgimento di attività usuranti di cui al d.lgs. 67/2011.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate il numero delle stesse dovesse discostarsi in eccesso rispetto alla dotazione delle risorse stanziate, la decorrenza del beneficio sarà differita con criteri di priorità in ragione della data di raggiungimento del requisito contributivo dei 41 anni, ed a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda

Il Dpcm elenca la tipologia di documentazione da allegare alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e che di seguito viene riportata.

    • I lavoratori in stato di disoccupazione devono produrre la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa, o del verbale di risoluzione consensuale. Devono, inoltre, indicare quando hanno terminato di percepire l’indennità di disoccupazione. I lavoratori agricoli devono indicare da quanto tempo hanno cessato il rapporto di lavoro.
    • Chi presta assistenza ad un familiare disabile deve compilare, nel modello di domanda, un’autodichiarazione sullo svolgimento della propria attività di assistenza e deve fornire la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del familiare convivente assistito (come da L. 104/1992).
    • Chi ha un’invalidità pari o superiore al 74% deve indicare gli estremi del verbale di accertamento dell’invalidità civile che deve comunque allegare alla domanda.
  • I lavoratori che svolgono una delle mansioni gravose devono presentare un’autocertificazione attestante l’anzianità contributiva e la mansione svolta, una copia del contratto di lavoro oppure una busta paga, una dichiarazione del datore (redatta su apposito modulo Inps) attestante i periodi di lavoro svolti, il contratto collettivo applicato, la mansione svolta, il livello di inquadramento e l’applicazione delle voci di tariffa Inail.
  • I lavoratori che svolgono mansioni usuranti indicate nel decreto legislativo 67 del 2011 devono produrre la documentazione prevista dal decreto stesso.

 

 Incumulabilità

Questo tipo di pensione non è in alcun modo cumulabile con redditi da lavoro, in presenza dei quali interviene la sospensione del trattamento previdenziale per il periodo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata ordinaria senza requisito anagrafico (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento. Questa incumulabilità totale, che determina la sospensione del trattamento dalla data di decorrenza fino alla fine del periodo di tempo per il quale opera il divieto di cumulo, comporta anche il recupero delle rate di pensione già erogate in caso di conseguimento di redditi da attività di lavoro.

Pagamento Tfr / Tfs dipendenti settore pubblico

Resta confermato che per i dipendenti del settore pubblico i termini previsti per il pagamento del Tfr e del Tfs decorreranno al compimento dell’effettiva età di pensionamento come prevista dalla Legge 214/2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In entrambe i dispositivi la UIL rileva diverse criticità per le quali lavorerà al fine apporre i dovuti correttivi. Ad esempio:

  1. Sia nel Dpcm sia nella circolare non sono previste indicazioni operative specifiche per il modo della scuola. Senza un coordinamento esplicito tra le norme sull’Ape e quelle sul collocamento a riposo del personale di questo settore, i lavoratori della scuola rischiano di essere tagliati fuori dalla possibilità di accedere all’Ape. Urgono direttive governative precise che sanino questa grave lacuna.
  2. Criticabile perché infondata e fonte di ulteriori discriminazioni a danno dei dipendenti pubblici l’interpretazione della norma sul pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di decadenza dal diritto all’Ape. Secondo l’Inps i 24 mesi di attesa decorrono dalla data in cui si è verificata la decadenza (e non dalla cessazione dal servizio) anche se questo ha comportato il venir meno del diritto con recupero dell’eventuale Ape erogata.

Per ogni chiarimento o necessità, rivolgiti ai nostri sportelli ITAL, li trovi qui