Corona Virus. Decreto Rilancio articolo 110 bis

Cari amici e compagni,

Con il Decreto-Legge Rilancio, varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 maggio, un articolo (il 110 bis) viene dedicato alle procedure all’emersione dei rapporti di lavoro. E cioè alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di italiani e stranieri impiegati, nei settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico. L’emersione riguarda, sia chi ha un rapporto di lavoro irregolare, sia chi ha un permesso di soggiorno scaduto. Di seguito una breve guida sull’uso della procedura stessa:

Come fare la richiesta.

La domanda può essere avanzata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Indicando la durata del nuovo rapporto di lavoro e la retribuzione, che non potrà essere inferiore ai livelli previsti dai CCNL. Le istanze si presentano all’Inps (per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea), alla questura (per I lavoratori stranieri irregolari) ed allo sportello unico per l’immigrazione (per gli stranieri con permesso scaduto). Le modalità verranno stabilite da un successivo decreto del Viminale di concerto con i Ministeri del Lavoro e dell’Economia).

Come funziona la regolarizzazione?

Per affrontare l’emergenza sanitaria i datori di lavoro che hanno impiegato cittadini stranieri con il permesso di soggiorno scaduto potranno richiederne l’emersione e la regolarizzazione a fronte della stipula di un contratto di lavoro subordinato. Questa misura riguarda anche l’emersione del lavoro nero per i lavoratori italiani, precedentemente non regolarizzati. Potranno accedere alla misura tutti quelli che sono stati identificati con foto segnalazione prima dell’8 marzo del 2020 o che possono dichiarare di aver risieduto in Italia continuativamente prima di quella data.

Permesso di soggiorno temporaneo

Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 o in scadenza e che non hanno lasciato il Paese prima dell’8 marzo 2020, potranno chiedere un permesso di soggiorno temporaneo per cercare un lavoro. Il permesso di soggiorno sarà valido sei mesi, ancora da definire se sarà rinnovabile. Se gli stranieri che fanno domanda trovano un lavoro entro il periodo di durata del permesso di soggiorno, quest’ultimo, da temporaneo viene trasformato in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Se nell’ambito dei sei mesi cessa il lavoro, possono cercarne un altro. Chi intraprende questa procedura dovrà però dimostrare (con adeguata documentazione) di aver già lavorato in passato nei settori professionali interessati dal Decreto.

La domanda: quando e come presentarla

Tutte le istanze devono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio 2020. Nel caso sia il datore di lavoro a presentare l’istanza dovrà versare un contributo forfettario di 400,00 euro per ciascun lavoratore. Se invece è il cittadino straniero a presentare la domanda, dovrà versare 160,00 euro. Il datore di lavoro dovrà anche versare un contributo forfettario (per somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale) che verrà determinato dal successivo decreto.

Cause di esclusione

Saranno rigettate le domande dei datori di lavoro condannati in passato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o se i lavoratori non saranno assunti in seguito alla regolarizzazione. Vengono esclusi dalla procedura gli immigrati già espulsi per reati gravi (pericolo per lo Stato).

Scudo amministrativo e penale

L’adesione alla procedura, per chi presenta l’istanza (datore e lavoratore), sospende i provvedimenti penali ed amministrativi relativamente a lavoro nero, e ingresso irregolare nel territorio dello Stato. La sospensione cessa se l’istanza non si conclude per colpa del datore di lavoro. Verranno comunque archiviati gli aspetti penali e amministrativi se la non conclusione è a causa di forza maggiore.

Valutazioni UIL

Per la UIL, la regolarizzazione è certamente un passo positivo che ridà dignità al lavoro di migliaia di persone finora invisibili in Italia, spesso preda della piaga del caporalato e comunque private dei diritti contrattuali e costretti a lavorare in condizioni di insicurezza sanitaria. Vanno comunque segnalati alcuni limiti e complessità che potrebbero essere corretti in fase di applicazione del DL:

 

Presenza in Italia – Il decreto prevede che possa fare richiesta di regolarizzazione chi è stato foto-dattilo- segnalato in Italia prima dell’8 marzo 2020. Facciamo notare che questo controllo ha riguardato prevalentemente le persone arrivate via mare e controllate dalle Autorità, mentre resterebbero escluse altre forme di ingresso come gli overstayers: migranti entrati con permesso regolare, che alla scadenza del permesso finiscono nella irregolarità. Anche per chi il permesso di soggiorno è scaduto a ottobre ed è stato costretto a lavorare senza diritti contrattuali, non sarà così facile dimostrare di aver lavorato nell’economia sommersa che, in quanto tale, non rilascia attestati lavorativi.

Permesso temporaneo – Consideriamo certamente positiva la proposta di un permesso temporaneo di sei mesi per ricerca di occupazione, convertibile in caso di assunzione successiva. Resta però da decidere cosa succederà alla scadenza del permesso se il migrante non avrà trovato un lavoro, cosa non improbabile a causa della profonda recessione già iniziata per l’economia italiana. Suggeriamo venga chiarito se il permesso di soggiorno sarà rinnovabile.

È giusta e positiva per la UIL l’esclusione dalla procedura di chi si è macchiato della piaga di caporalato o abbia favorito il traffico di persone.

Cordiali saluti.
La Segretaria Confederale

Ivana Veronese