contributi aggiuntivi per il rinnovo dei permessi di soggiorno

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in concerto con il Viminale) datato 5 maggio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2017, il Governo ha disposto la modifica del decreto 6 ottobre 2011, relativo agli importi del contributo aggiuntivo (la cosiddetta sovrattassa) per il rilascio del permesso di soggiorno.

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Com’è noto, in data 2 settembre 2015, la Corte Europea di Giustizia aveva sentenziato contro la misura di questo contributo, definendolo “sproporzionato” rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva 2003/109/CE sullo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti.

Successivamente , la sentenze del Tar Amministrativo regionale del Lazio (n. 6095/2016) e del Consiglio di Stato (n. 4487/2016) “disapplicavano” gli effetti del decreto nella parte che fissava la misura dei contributi aggiuntivi stessi.

Il nuovo decreto, modifica il precedente nella parte riguardante gli importi della cosiddetta “sovrattassa” riparametrandone i valori nella seguente misura:

  • € 40 per i permessi di soggiorno di durata superiore ai tre medi ed inferiore o pari ad un anno;
  • €50 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno ed inferiore o pari a due;
  • €100 per le seguenti categorie di permessi: permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, permessi per lavoro altamente specializzato (dirigenti o personale qualificato art. 27, comma 1 lett.a), d,lgs n. 286/1998) e permessi di soggiorno per trasferimenti intra societari (art. 27 quinquies e art. 27 sexies d.lgs m. 286/1998).

Ricordiamo che sono esclusi dall’obbligo di pagamento di questo contributo aggiuntivo:

  1. I cittadini stranieri di età inferiore ai 18 anni e i figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati che hanno fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare (art. 29, com ma 1 lettera b del Dlgs 286/98).
  2. I cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta d’asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
  3. I cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche e i loro accompagnatori.
  4. Non sono altresì tenuti al pagamento del contributo i cittadini stranieri che chiedono l’aggiornamento o la conversione del loro titolo di soggiorno. Il nuovo decreto ha inoltre stabilito che è escluso il pagamento del contributo anche per le richieste di duplicato del permesso originario.

Per il momento nulla viene detto relativamente alle pratiche non ancora concluse, quelle espletate nel periodo ottobre 2011 – giugno 2017, e nemmeno sul diritto ai rimborsi per l’eccesso di contributo eventualmente pagato.

Si attende una circolare esplicativa che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Speriamo che da essa arrivino le necessarie delucidazioni in proposito.

La UIL esprime un giudizio moderatamente positivo sulla scelta dell’Esecutivo di ridurre un contributo considerato eccessivo e più volte sanzionato dal giudizio delle Organizzazioni Sindacali, prima ancora che dalla Corte Europea di Giustizia.

Consideriamo opportuno ed urgente che il Governo definisca gli aspetti non chiariti relativi alle pratiche pregresse ed in corso, e naturalmente al diritto ai rimborsi per quanto pagato in eccesso.

(nota G. Loy UIL Nazionale)

Il decreto scaricalo qui

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