Lo Stress

Secondo uno studio dell’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza, lo stress è il secondo problema sanitario legato al lavoro che colpisce il 22% dei lavoratori nei 27 Paesi membri dell’Unione Europea (2005). Inoltre è possibile ricondurre allo stress una percentuale tra il 50% e il 60% di giornate lavorative perse.

Il D.Lgs 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto nell’art. 28 che la valutazione dei rischi delle organizzazioni debba riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004”.

La valutazione del rischio stress lavoro correlato è quindi parte integrante della valutazione dei rischi, perciò (come per gli altri fattori di rischio) deve essere effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il coinvolgimento del medico competente (ove nominato) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ha approvato il 17.12.2010, le “Indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro correlato secondo le disposizioni previste dagli artt. 6 c.8, m quater e 28 c.1 del D.lgs 81/2008 e s.m.i” .

Dal 1.1.2011 le aziende devono avviare un processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato e riportare nel documento della valutazione dei rischi la programmazione temporale e la data di termine del percorso.

Le indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress sottolineano, inoltre, la necessità di indicare preliminarmente un percorso metodologico che permetta di identificare correttamente i fattori di rischio da stress lavoro correlato, in modo che da tale identificazione discenda la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

La valutazione, inoltre, deve prendere in esame non i singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (es. per mansioni, o partizioni organizzative), che risultino esposti allo stresso tipo di rischio.

La metodologia prevede una fase preliminare e necessaria ed un’altra di approfondimento, da attivare nel caso in cui la fase preliminare riveli il rischio stress e le misure di correzione adottate si siano rivelate inefficaci.

La valutazione preliminare prevede la rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili appartenenti a almeno a tre diverse famiglie: eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto del lavoro.

Gli strumenti di valutazione dello stress che possono essere utilizzati in questa fase sono, per esempio, le liste di controllo gestibili anche dal datore di lavoro, RSPP, medico competenze, e in relazione ai fattori di contenuto e di contesto del lavoro occorre sentire i lavoratori e/o Rls/Rlst.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano fattori di rischio stress lavoro correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro deve unicamente darne conto nel documento di valutazione dei rischi.

Al contrario, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio, si procede alla pianificazione e adozione di interventi correttivi, e ove essi risultino inefficaci, si procede con la fase di valutazione approfondita, che prevede la valutazione della percezione dei lavoratori, per la quale si suggeriscono strumenti come questionari, focus group, interviste semi- strutturate.

Tale approfondimento fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche riconducibili allo stress lavoro correlato.

I datori di lavoro che avessero già effettuato la valutazione coerentemente all’accordo europeo non dovranno ripeterla, ma sono tenuti ad aggiornarla in presenza di infortuni significativi o di riorganizzazioni aziendali.