decreto dignità – cosa cambia dal decreto 81

Decreto dignità versione 3 luglio ’18

 

Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Comma 1

Decreto 81/2015 com’era  modifica
Art. 19

comma 1:

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

 

 

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contrario può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

·         Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;·         Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non prorogabili dell’attività ordinaria

 

Articolo 19

Comma 2

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non puòsuperare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non puòsuperare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Art. 19

Comma 4

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto iscritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’approvazione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specifica delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”
Articolo 21

Comma 1

Il termine del contratto a tempo determinato può essereprorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi aprescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga

Prima del comma 1 è inserito il seguente:01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1.  Comma 1 – Il termine del contratto a tempo determinato può essereprorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga
Articolo 28

Comma 1

L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6

·         L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6

Articolo 1 comma 2

Applicazione:

  • contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione
  • nuovo rinnovo a tempo determinato ai contratti in corso alla data in entrata in vigore

Articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

Articolo 34

Comma 2

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

·         In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

 

 

Articolo 3 (Indennità licenziamento ingiustificato e incremento contribuzionale contratto tempo determinato)

Dlgs 23/15

Articolo 3 comma 1

Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno diservizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno diservizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
L.92/12

Articolo 2 comma 28

Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale lavoro, pari e, a carico del datore di all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali.

 il contributo di cui  all’articolo 2, comma 28 al primo periodo è aumentato dello 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 ( del presente decreto) non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all’entrata in vigore del presente decreto.

 

Sintesi principali modifiche

  • Prima stipula contratto a tempo determinato libera tra le parti, durata non superiore a 12 mesi, fatte salve specifiche necessità

·         Causali per i rinnovi:  a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;

  1. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non prorogabili dell’attività ordinaria

 

  • Obbligatorietà forma scritta per l’apposizione del termine, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato. Fanno eccezione i contratti di durata non superiore ai 12 giorni
  • Quattro il numero massimo di proroghe entro 24 mesi
  • Contributo crescente di 0,5 punti sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro per ogni rinnovo a partire dal secondo, anche per la somministrazione. Il contributo ovviamente finanzia la NASPI.
  • Somministrazione: si fa riferimento al CCNL applicato dal somministratore ma comunque entro i limiti della nuova normativa (rischio % e rinnovi)
  • Impugnazione del contratto si estendono i termini da 120 a 180 gg
  • Valore indennità per licenziamento ingiustificato aumentata del 50%

a cura del Dipartimento Mercato del Lavoro UIL milano Lombardia